IL GRAN MAESTRO
Il Gran Maestro del Reale Ordine Dinastico Aragonese è il Capo di Nome e d’Arme della Real Casa Paternò Castello di Valencia e Sardegna nella persona di Sua Altezza Reale il Principe Reale Don Thorbjorn Paternò Castello Guttadauro di Valencia d’Ayerbe d’Aragona di Carcaci e d’Emmanuel.
Nato nel 1976 a Monldal in Svezia, all’età di 31 anni è diventato Gran Maestro degli Ordini Equestri di Famiglia, la successione è stata voluta dal padre il Principe Reale Don Roberto II.
Il lettore non superficiale si chiederà come mai in tra le linee della Casa Reale ci siano due Principi pretendenti e Capi di due diverse Case Reali.
Già una volta tra tutte le linee della Casa Paternò, è stata scelta una linea cadetta e segnatamente quella Paternò Castello e Guttadauro, Principi d’Emmanuel.
Ricordiamo che la scelta venne fatta mediante un’actio familiare in Palermo il 14.6.1853, alla quale intervennero tutti i Capi dei vari rami Paternò e sono noti i precedenti per cui una famiglia principesca o reale, regola autonomamente le proprie leggi di successione.
Nel Patto di Famiglia, steso per rogito del notaio Gioacchino Accardi, è detto che Don Mario fu scelto come rappresentante delle regali pretensioni della Casa, perché era “il solo in cui il sangue reale aragonese circolava due volte”: come Paternò e come Guttadauro. A chi per superficialità obiettasse che la trasmissione delle pretensioni aragonesi avvenne, come quella del titolo di Principe d’Emmanuel, per linea femminile, va precisato che in Aragona non vigeva la Legge Salica, per cui essa si effettuava anche per linea femminile, e lo stesso vale per la Sicilia (Gt Galuppi, Stato presente della Nobiltà messinese, Milano 1881, p. 1-23) come si evince dalle Costituzioni in aliquibus del re Federico II, che ammette la successione per linea femminile (Costitutiones Regni Siciliae, liber. 3 tit 26). Che nel Regno delle Due Sicilie vigesse la Legge Salica è indiscutibile in linea generale, ma per ciò che riguarda la Sicilia, l’applicazione della Legge Salica, era soggetta a tradizionali limitazioni, anche sotto la dinastia borbonica.. La controprova e data dal parere espresso dalla Real Commissione dei Titoli di Nobiltà (2.2.1860) e dallo stesso decreto di Francesco II delle Due Sicilie(16.9.1860), entrambi favorevoli alla trasmissione per linea femminile del titolo di Principe d’Emmanuel.
Ugualmente il Principe Reale Don Roberto II ha voluto dividere il patrimonio nobiliare, araldico, cavalleresco insito con tutti i più ampi diritti e prerogative a entrambi i suoi figli.
Sei sentenze riguardanti la dinastia Paternuense hanno confermato la consanguineità con la casa d’Aragona -Maiorca – Sicilia e la legittimità della Fons Honorum.
La prima sentenza della pretura unificata di Bari, 03.03.1952, n. 485, divenuta irrevocabile nelle forme di legge, ha accertato che ” la Famiglia Principesca dei Paternò ebbe origine da Giacomo I il Conquistatore, discendente dai Conti di Guascogna, del Re di Navarra e dei Re di Castiglia “;
La seconda sentenza del 05.06.1964, n. 119, del Tribunale Penale di Pistoia, sezione unica, ha espressamente confermato la legittimità della fons honorum del rappresentante massimo della Real Casa Paternò, in quanto la legittimità del pretendente della famiglia Paternò deriva dalla discendenza legittima e provata di un membro della Real Casa d’Aragona;
La terza sentenza arbitrale del 08.01.2003, n. 50, dichiarata esecutiva con decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Ragusa 17.02.2003, n. 177, ha dichiarato che competono al Capo della Real Casa ” le prerogative sovrane connesse allo jus majestatis ed allo jus honorum, con la facoltà di conferire titoli nobiliari, con o senza predicato, stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini ereditari di famiglia; la qualità di soggetto di diritto internazionale e di gran maestro di ordini non nazionali ai fini della legge 3 marzo 1951, n. 1978 “.
La quarta sentenza arbitrale del 05.12.2009 n. 709/09 dichiarata esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana con decreto del Tribunale Ordinario di Ragusa, ha confermato al Capo della Real Casa Paternò Castello di Valencia e Sardegna la fons honorum con tutte le prerogative annesse e connesse alla Sua qualità di Altezza Reale, con la facoltà di poter concedere Titoli Nobiliari con o senza predicato, stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini equestri di famiglia; la qualità di soggetto di diritto internazionale e di gran maestro degli ordini non nazionali ai fini della legge del 3 marzo 1951, n. 178.
La quinta sentenza della Corte d’Appello del Tribunale di Bologna (appello svoltosi a seguito di richiesta della Pubblica Accusa) che in data 06 giugno 2012 con sentenza numero 3902/11 R.G.N.R.P.M. RE sull’accusa degli articoli 416 c.p. , 64 c.p., 91 c.p. art. 8 legge 178/51 il Presidente del Tribunale di Bologna si è così Pronunciato: “…per la legittimità del conferimento, in Italia, di onorificenze, decorazioni e distinzioni del Sovereign Order of Saint John of Jerusalem – Knights of Malta, da parte del Paternò Castello, si pone una duplice condizione:
La titolarità, in capo al Paternò Castello, in quanto trasmessogli jure sanguins, dello jus honorum, vale a dire della facoltà di “crear nobili ed armar cavalieri”: diretto che –chiarisce la consolidata dottrina- inerisce alla sovranità (al pari dello jus imperii, o diritto al comando, dello jus gladii, o diritto d’imporre l’obbedienza col comando, nonche’ dello jus maiestatis, o diritto di essere onorato e rispettato), e che, diversamente dallo jus imperii e dallo jus gladii, si conserva, unitamente allo jus majestatis, in capo al sovrano estromesso dal dominio politico di un territorio, senza però compiere atti abdicativi o di acquisiscenza all’ordinamento politico subentrante, che valgano a qualificarlo sovrano debellato;
Dopo un ampia riflessione su parte di documentazione presentata dalla Real Casa si parla poi del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme:
Quanto, poi, alla riconducibilità del Sovereign Order of Saint John of Jerusalem – Knights of Malta, del quale l’appellato, Altezza Reale Principe Don Thorbjorn Francesco Giuseppe Nicola Roberto Paternò Castello dei Duchi di Carcaci Guttadauro d’Ayerbe d’Aragona di Valencia e d’Emanuel, è l’attuale 74° Gran Maestro, al novero degli Ordini non nazionali di cui l’art. 7 L. 178/51, debbono valere le considerazioni di cui appresso ….
In definitiva, non solo l’indagato-appellato Paternò Castello era titolare del necessario fons honorum, ma il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme- Cavalieri di Malta o Sovereign Order of Saint John of Jerusalem – Knights of Malta, si inscrive al novero degli Ordini non nazionali, il conferimento delle cui onorificenze non è vietato, e dunque non penalmente sanzionabile”.
La Sesta sentenza del Tribunale Ordinario di Roma sezione del Riesame del 19.12.2013 n° 1080/2013 R.G. SEQ. ha nuovamente confermato non soltanto la Fons Honorum della Real Casa Paternò Castello di Carcaci, ma la titolarità in capo agli Ordine Equestri Familiari ed in particolar modo al Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta O.S.J., “Ebbene, sulla scorta della copiosa documentazione, prodotta dalla difesa, non può revocarsi in dubbio l’attribuzione al Principe Thorbjorn Paternò Castello di Carcaci della potestà di conferire onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche. L’indagato è discendente della dinastia paternuense, la cui consanguineità con la casa d’Aragona è stata riconosciuta da numerose pronunce giurisdizionali; il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta, di cui era Gran Maestro S.A.R. il principe Don Roberto II Paternò Castello di Carcaci Ayerbe-Aragona ascendente dell’odierno indagato al quale per atto pubblico è stata trasmessa la Gran Maestranza, è un ramo storicamente derivato dall’originario Ordine Ospedaliero di Malta; ne discende che il Paternò Castello in quanto Gran Maestro dell’Ordine e titolare di fons honorum (comprensivo dello ius honorum e dello ius maiestatis), aveva e ha la potestà di concedere onorificenze dell’Ordine stesso.”
E’ generalmente ammesso dal diritto nobiliare che il Capo di una dinastia già regnante, conservi jure sanguinis, cioè per diritto ereditario, la facoltà di conferire onori cavallereschi e nobiliari, detta jus honorum (come conferente egli è detto hons honorum, fonte di onori), conserva i suoi diritti sovrani indipendentemente da mutamenti politici e da considerazioni territoriali e tali diritti sono detti “di pretensione”, da cui il termine di Pretendente che indica chi li mantiene e/o esercita e li gode in perpetuo (cfr. Renato de Francesco, La legittimità e Validità in Italia degli Ordini Cavallereschi “non nazionali”, Ed. Ferrari, Roma, p. 10).
La Legge italiana del 1953 ammette l’esistenza di Ordini non nazionali e li distingue da quelli Statuali, come conferiti da altri che non siano privati, enti o associazioni.In particolare ci interessiamo a quelli che hanno come fondatori dei Dinasti, che non siano regnanti: sempre secondo la summenzionata Legge tali Ordini sono legittimamente conferiti e pertanto validi.